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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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DEL NOTARIATO

FAMIGLIA

Donazioni, successioni, testamenti e testamento biologico, contratti di convivenza, convenzioni matrimoniali, disabilità e legge sul “Dopo di noi”. Consulente di fiducia e pubblico ufficiale, il notaio può aiutarci ad affrontare queste delicate situazioni in sicurezza e nella piena legalità.

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Parentela

La parentela è il vincolo che esiste tra individui che discendono dalla stessa persona.

Giuridicamente si definisce:

  • parentela in linea retta: quella esistente tra le persone di cui l’una discende dall’altra (ad esempio, padre e figlio);
  • parentela in linea collaterale: quella esistente tra le persone che, pur avendo un avo in comune, non discendono l’una dall’altra (ad esempio, i fratelli e le sorelle).

 

Questa distinzione rileva ai fini del calcolo del grado della parentela stessa. In particolare:

  • nella linea retta: il grado di parentela è dato dal numero delle generazioni, senza però contare quella più anziana (ad esempio, padre e figlio sono tra loro parenti di primo grado);
  • nella linea collaterale: il grado di parentela è dato dal numero delle generazioni da una persona all’avo comune e da questi all’altra persona, senza però contare l’avo comune (ad esempio, fratelli e sorelle sono tra loro parenti di secondo grado).

 

È quindi bene fugare l’equivoco in cui molto spesso si cade nel linguaggio comune: ad esempio, i così detti “cugini di primo grado” in realtà sono tra loro parenti di quarto grado.

Il grado di parentela è importante in quanto, in linea generale, la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado. Questo significa, ad esempio, che persone legate fra loro da una parentela più remota non vantano fra loro alcuna pretesa legittima nelle rispettive successioni.

Grazie alle recenti norme in materia di riconoscimento dei figli naturali, il nostro codice civile stabilisce espressamente che:

  • la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo;
  • tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

 

Di conseguenza, al giorno d’oggi, non esiste più alcuna differenza tra figli nati dentro e fuori il matrimonio dei genitori, sia sotto l’aspetto personale sia sotto l’aspetto patrimoniale.

 

GUIDE

Per saperne di più, puoi consultare la collana delle Guide.

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