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Le convivenze tra persone legate da rapporti affettivi stabili, quali situazioni di fatto che non necessitano di alcun atto formale per la loro venuta ad esistenza, sono state per la prima volta disciplinate in maniera organica con la c.d. “legge Cirinnà” (n. 76 del 20.5.2016).
La normativa in oggetto si applica alle coppie, tanto eterosessuali quanto omosessuali, formate da due persone maggiorenni, non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile, che siano unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Ad esse, purché la convivenza risulti da una corrispondente iscrizione anagrafica, vengono riconosciuti alcuni diritti, tra cui, in particolare:
Ai conviventi di fatto è stata, inoltre, riconosciuta la possibilità di regolamentare i propri rapporti patrimoniali attraverso la sottoscrizione di uno specifico “contratto di convivenza”, per il quale si rinvia all’apposita sezione.
IL RUOLO DEL NOTAIO
A differenza di quanto previsto per le persone unite civilmente, pienamente equiparate a quelle coniugate rispetto alla successione a causa di morte, nessun diritto successorio è stato riconosciuto in caso di morte al convivente di fatto. Ragion per cui è tuttora particolarmente importante ricorrere al testamento, in specie a quello pubblico, per pianificare la propria successione istituendo erede il convivente o altrimenti attribuendogli beni determinati a titolo di legato. |
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