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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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DEL NOTARIATO

FAMIGLIA

Donazioni, successioni, testamenti e testamento biologico, contratti di convivenza, convenzioni matrimoniali, disabilità e legge sul “Dopo di noi”. Consulente di fiducia e pubblico ufficiale, il notaio può aiutarci ad affrontare queste delicate situazioni in sicurezza e nella piena legalità.

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Convivenze

Le convivenze tra persone legate da rapporti affettivi stabili, quali situazioni di fatto che non necessitano di alcun atto formale per la loro venuta ad esistenza, sono state per la prima volta disciplinate in maniera organica con la c.d. “legge Cirinnà” (n. 76 del 20.5.2016).

La normativa in oggetto si applica alle coppie, tanto eterosessuali quanto omosessuali, formate da due persone maggiorenni, non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile, che siano unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Ad esse, purché la convivenza risulti da una corrispondente iscrizione anagrafica, vengono riconosciuti alcuni diritti, tra cui, in particolare:

  • il diritto di visita, di assistenza nonchè di accesso alle informazioni personali già riconosciuto ai coniugi e ai familiari in caso di malattia e di ricovero;
  • la facoltà di ciascun convivente, in previsione della propria futura incapacità di intendere e di volere o della propria morte, di designare l’altro quale suo rappresentante per le decisioni in materia di salute, donazione di organi, eventuale cremazione, ecc.;
  • il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza, per un periodo compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 5 anni, in caso di morte del convivente che ne era il proprietario; ovvero, per il caso in cui l’abitazione non fosse in proprietà ma in locazione, la facoltà di successione nel relativo contratto per le ipotesi di morte o recesso del convivente conduttore;
  • il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare nella quale il convivente di fatto, che non sia socio o dipendente, presti comunque la propria opera stabilmente;
  • il diritto al risarcimento del danno in caso di decesso del convivente causato dall’altrui fatto illecito.

Ai conviventi di fatto è stata, inoltre, riconosciuta la possibilità di regolamentare i propri rapporti patrimoniali attraverso la sottoscrizione di uno specifico “contratto di convivenza”, per il quale si rinvia all’apposita sezione.

IL RUOLO DEL NOTAIO

A differenza di quanto previsto per le persone unite civilmente, pienamente equiparate a quelle coniugate rispetto alla successione a causa di morte, nessun diritto successorio è stato riconosciuto in caso di morte al convivente di fatto. Ragion per cui è tuttora particolarmente importante ricorrere al testamento, in specie a quello pubblico, per pianificare la propria successione istituendo erede il convivente o altrimenti attribuendogli beni determinati a titolo di legato.

 

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