Donazioni, successioni, testamenti e testamento biologico, contratti di convivenza, convenzioni matrimoniali, disabilità e legge sul “Dopo di noi”. Consulente di fiducia e pubblico ufficiale, il notaio può aiutarci ad affrontare queste delicate situazioni in sicurezza e nella piena legalità.
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Il testamento è un atto revocabile con il quale qualsiasi persona, capace di intendere e volere, dispone delle proprie sostanze per il tempo il cui avrà cessato di vivere. Esistono vari tipi di testamento: olografo, pubblico (per atto di notaio alla presenza di due testimoni) e segreto. Attenzione, se il testamento lede i diritti di un erede legittimario, questo potrà agire in giudizio per impugnarlo in tutto o in parte. È fondamentale, quindi, in questi casi rivolgersi al notaio per raggiungere i propri scopi, nel rispetto della legge e per evitare futuri contenziosi tra gli eredi.
Il testamento è un atto revocabile con il quale qualsiasi persona, capace di intendere e volere, dispone delle proprie sostanze per il tempo il cui avrà cessato di vivere.
Nel nostro ordinamento giuridico, vi sono due forme ordinarie di testamento:
Il testamento olografo è una scrittura privata per la quale sono necessari alcuni requisiti formali:
Benché molto semplice e di comune utilizzo, questa forma testamentaria presenta alcuni svantaggi:
Al fine di evitare tali problematiche, è possibile fare ricorso al testamento per atto di notaio: cioè il testamento pubblico che viene ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e presenta notevoli vantaggi:
Oltre al testamento pubblico, esiste anche il testamento segreto (non diffuso nella prassi) che è il testamento scritto dal testatore o da un terzo e consegnato personalmente al notaio (che quindi non ne conosce il contenuto), il quale redige un semplice verbale di ricevimento.
La legge tutela alcune categorie di familiari (legittimari), riservando agli stessi una quota di eredità (legittima) anche contro un’eventuale volontà del defunto espressa per testamento. Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) e il coniuge.
A seconda della esistenza o meno di tali soggetti al momento del decesso, o di alcuni soltanto di essi, la legge prevede, con calcoli a volte molto complicati, quale sia la quota di eredità riservata a costoro, considerando anche i debiti del defunto ed eventuali donazioni da lui effettuate in vita, e quale sia, quindi, la quota di eredità (disponibile) di cui il testatore può disporre liberamente a favore di chi vuole.
C’è, quindi, un limite alla libertà di fare testamento: se il testamento lede i diritti di un legittimario, questo potrà agire in giudizio per renderle inefficaci.
Per agevolare la conoscenza delle differenti norme che regolano le successioni in Europa, il Consiglio dei Notariati d’Europa (CNUE), con il supporto della Commissione Europea, ha creato il sito www.successions-europe.eu nelle 23 lingue ufficiali dei 28 paesi membri dell’Unione europea. Nel sito, le informazioni necessarie per seguire e comprendere qualsiasi vicenda legata ad una successione, in qualsiasi paese europeo essa si svolga.
IL RUOLO DEL NOTAIOÈ fondamentale, quindi, in questi casi rivolgersi al notaio per evitare futuri, dolorosi contenziosi familiari e, soprattutto, problemi di commerciabilità per i beni oggetto del testamento. Grazie alla specifica competenza in materia successoria, il notaio potrà suggerire, in caso di testamento pubblico, le soluzioni migliori per raggiungere il risultato voluto dal testatore, nel rispetto della normativa vigente, evitando eventuali clausole o disposizioni nulle perché in contrasto con le norme di legge. |
Per saperne di più, puoi consultare la collana delle Guide.
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