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A partire dal 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della c.d. “legge Cirinnà” (n. 76 del 20.5.2016), è possibile anche in Italia per due persone dello stesso sesso contrarre un vincolo con carattere di stabilità, l’unione civile appunto, i cui effetti sono in larga misura analoghi a quelli nascenti dal matrimonio.
Possono costituire un’unione civile solo due persone del medesimo sesso, maggiori di età, non incapaci di agire e che non siano legate a terzi da vincolo matrimoniale o da altra unione civile.
Costituzione
Ai fini della costituzione è richiesta una dichiarazione congiunta resa dagli interessati, alla presenza di due testimoni, dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, il quale provvede alla registrazione del relativo atto nei propri archivi e al rilascio della certificazione che attesta il conseguimento dello status di unito civilmente. E’ consentito alle parti, con ulteriore dichiarazione resa allo stesso Ufficiale di Stato Civile, di:
– assumere un cognome comune scelto tra uno dei loro due, con possibilità ulteriore di sostituirlo al proprio, se diverso, ovvero di anteporlo o posporlo a quest’ultimo. La scelta ha effetto limitato alla durata dell’unione civile e non produce un aggiornamento anagrafico, vale a dire un cambiamento delle generalità;
– adottare, per la regolamentazione dei rapporti economici nascenti dall’unione civile, il regime patrimoniale della separazione dei beni, in alternativa a quello della comunione legale che opera in assenza di diversa opzione. Il regime così scelto, per la cui disciplina si rinvia alle norme in materia di matrimonio, viene annotato a margine dell’atto costitutivo e può essere modificato in ogni tempo mediante la stipulazione di un’apposita convenzione.
Con la costituzione gli uniti civilmente acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, tra cui l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione nel luogo prescelto quale residenza comune, nonchè quello di contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità lavorative. Inoltre sono equiparati al coniuge superstite nella regolamentazione dei diritti successori.
Scioglimento
L’unione civile si scioglie per una delle cause tassativamente previste dalla legge, vale a dire per:
IL RUOLO DEL NOTAIO
Anche gli uniti civilmente possono, come i coniugi, passare dal regime della comunione legale a quello della separazione dei beni, e viceversa, o anche costituire un fondo patrimoniale mediante una convenzione stipulata per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, convenzione che verrà annotata a margine dell’atto costitutivo dell’unione civile. |
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