Donazioni, successioni, testamenti e testamento biologico, contratti di convivenza, convenzioni matrimoniali, disabilità e legge sul “Dopo di noi”. Consulente di fiducia e pubblico ufficiale, il notaio può aiutarci ad affrontare queste delicate situazioni in sicurezza e nella piena legalità.
Per saperne di più, contatta il notaio più vicino a te.
La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia in forza del quale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni a entrambi i coniugi, anche se è intervenuto solo uno all’atto di acquisto. Per disporre dei beni comuni occorre sempre il consenso di entrambi.
In mancanza di una scelta diversa dei coniugi, si costituisce per legge al momento del matrimonio. Il regime di comunione si instaura automaticamente al momento dell’acquisto del bene (c.d. comunione immediata).
La comunione legale può riguardare:
Quando, invece, il regime di comunione dei beni riguarda solo i beni che residuano al momento dello scioglimento della comunione legale si parla di comunione de residuo e può riguardare:
Vi sono, poi, i beni personali che sono e restano di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi e cioè:
L’amministrazione dei beni della comunione spetta ai coniugi, che la esercitano con modalità diverse a seconda dell’importanza dell’atto da compiere. In particolare:
Altro importante aspetto riguarda la responsabilità per gli eventuali debiti.
I beni della comunione rispondono direttamente:
I beni della comunione, invece, rispondono sussidiariamente:
Responsabilità sussidiaria significa che i creditori devono soddisfarsi prima di tutto sui beni personali del coniuge loro debitore: ma in caso di insufficienza possono aggredire anche i beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.
Lo scioglimento della comunione legale si verifica per le seguenti cause:
IL RUOLO DEL NOTAIOI coniugi possono, quindi, passare dal regime della comunione legale al regime della separazione dei beni, mediante una convenzione stipulata per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, che verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio. |
Per saperne di più, puoi consultare la collana delle Guide.
Chi siamo
Trova
Hub immobiliare del Notariato
Area stampa
Contatti
Consiglio Nazionale del Notariato | Via Flaminia, 160 – 00196 – ROMA | CF.80052590587
telefono (+ 39) 06.362091
fax (+ 39) 06.3221594
Posta elettronica: cnn.segreteria@notariato.it
Posta elettronica certificata: segreteria.cnn@postacertificata.notariato.it
Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia, 160 – 00196 – ROMA | CF.80052590587
telefono (+ 39) 06.362091
fax (+ 39) 06.3221594
Posta elettronica:
cnn.segreteria@notariato.it
Posta elettronica certificata:
segreteria.cnn@postacertificata.notariato.it