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L’adozione è una figura giuridica di origine antica, che consentiva ad un soggetto che non aveva eredi di “sceglierne” uno. Nel tempo le regole in materia di adozione sono cambiate molto: oggi la legge prevede diverse figure di adozione e norme molto particolari regolano l’adozione dei minori di età allo scopo di tutelare il minore, anche nel periodo che precede l’adozione vera e propria.
La legge prevede requisiti specifici per i soggetti che intendono adottare un minore: deve trattarsi di coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e deve trattarsi di persone che siano idonee a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Anche l’età deve essere presa in considerazione: tra adottanti ed adottato deve esservi una differenza di età minima e massima.
Il procedimento di adozione è articolato: la legge prevede provvedimenti temporanei o provvisori per far fronte alle esigenze più immediate di minori in stato di difficoltà e, successivamente, una procedura per fasi successive che porta solo alla conclusione alla adozione vera e propria. Durante il procedimento di adozione si allentano i legami tra minore adottando e famiglia di origine (la potestà/responsabilità genitoriale è sospesa e il tribunale nomina un tutore al minore).
Altre norme regolano l’adozione internazionale, l’adozione in casi particolari e l’adozione di persone maggiori di età. Si tratta di un settore molto delicato sul quale è sempre consigliabile una grande cautela per evitare di intraprendere procedure che possono rivelarsi non corrette a seguito di informazioni inadeguate.
Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome. L’equiparazione tra adottato e figlio legittimo è rilevante anche in materia di successione ereditaria.
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