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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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DEL NOTARIATO

FAMIGLIA

Donazioni, successioni, testamenti e testamento biologico, contratti di convivenza, convenzioni matrimoniali, disabilità e legge sul “Dopo di noi”. Consulente di fiducia e pubblico ufficiale, il notaio può aiutarci ad affrontare queste delicate situazioni in sicurezza e nella piena legalità.

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Contratti di convivenza

I conviventi di fatto hanno la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un apposito “contratto di convivenza”,    compiutamente regolato quanto a forma, contenuto ed effetti dalla c.d. “legge Cirinnà” (n. 76 del 20.5.2016).

Presupposto per la stipula del contratto in esame è che la convivenza di fatto risulti da una corrispondente iscrizione anagrafica e che i conviventi, maggiorenni e non interdetti, liberi da vincolo matrimoniale o di unione civile, non abbiano stipulato altro analogo contratto in corso di validità.

Il contratto è redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Quanto al contenuto, ferma la necessaria indicazione del domicilio di entrambe le parti (rilevante ai fini della notifica del recesso, su cui v. infra), il contratto può contenere:

  • la regolamentazione pattizia delle modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, calibrata in funzione delle sostanze e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno;
  • la scelta del regime di comunione legale dei beni, per la cui disciplina la legge rinvia alle norme dettate in materia di matrimonio. L’importanza di questa opzione, che è comunque sempre modificabile con un atto avente la medesima forma del contratto originario, si coglie considerando che a differenza di quanto accade per i soggetti coniugati o uniti civilmente (per i quali, nel silenzio delle parti, il regime patrimoniale applicabile di default è proprio la comunione legale dei beni), i conviventi non acquisiscono un diverso status, ragion per cui l’acquisto e la successiva amministrazione dei beni da parte loro sono soggetti alle regole di diritto comune. Affinché a queste regole si possa derogare occorre appunto una specifica pattuizione.

Il contratto di convivenza si scioglie nelle ipotesi previste dalla legge, vale a dire per:

– morte di uno dei contraenti;

– successivo matrimonio o unione civile dei conviventi tra loro o con terze persone;

– accordo delle parti formalizzato in un atto avente la medesima forma del contratto originario, ovvero

– recesso unilaterale, sempre redatto nella predetta forma e notificato all’altro convivente.

Anche la risoluzione, al pari di tutte le altre modifiche, deve essere registrata all’anagrafe e viene annotata nel certificato del contratto di convivenza.

 

IL RUOLO DEL NOTAIO

L’assistenza del Notaio per la stipula di un contratto di convivenza, prevista dalla legge come alternativa a quella di un avvocato, diviene indispensabile tutte le volte in cui le parti intendano effettuare un trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendente dal detto contratto.

 

GUIDE

Per saperne di più, puoi consultare la collana delle Guide.

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