Donazioni, successioni, testamenti e testamento biologico, contratti di convivenza, convenzioni matrimoniali, disabilità e legge sul “Dopo di noi”. Consulente di fiducia e pubblico ufficiale, il notaio può aiutarci ad affrontare queste delicate situazioni in sicurezza e nella piena legalità.
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I conviventi di fatto hanno la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un apposito “contratto di convivenza”, compiutamente regolato quanto a forma, contenuto ed effetti dalla c.d. “legge Cirinnà” (n. 76 del 20.5.2016).
Presupposto per la stipula del contratto in esame è che la convivenza di fatto risulti da una corrispondente iscrizione anagrafica e che i conviventi, maggiorenni e non interdetti, liberi da vincolo matrimoniale o di unione civile, non abbiano stipulato altro analogo contratto in corso di validità.
Il contratto è redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Quanto al contenuto, ferma la necessaria indicazione del domicilio di entrambe le parti (rilevante ai fini della notifica del recesso, su cui v. infra), il contratto può contenere:
Il contratto di convivenza si scioglie nelle ipotesi previste dalla legge, vale a dire per:
– morte di uno dei contraenti;
– successivo matrimonio o unione civile dei conviventi tra loro o con terze persone;
– accordo delle parti formalizzato in un atto avente la medesima forma del contratto originario, ovvero
– recesso unilaterale, sempre redatto nella predetta forma e notificato all’altro convivente.
Anche la risoluzione, al pari di tutte le altre modifiche, deve essere registrata all’anagrafe e viene annotata nel certificato del contratto di convivenza.
IL RUOLO DEL NOTAIO
L’assistenza del Notaio per la stipula di un contratto di convivenza, prevista dalla legge come alternativa a quella di un avvocato, diviene indispensabile tutte le volte in cui le parti intendano effettuare un trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendente dal detto contratto. |
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