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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE
DEL NOTARIATO

NOTARIATO

Istituzione nata in Italia ed oggi presente in 91 Paesi del mondo. Il notaio svolge la funzione di controllo preventivo di legalità,
garantendo che ogni atto notarile sia conforme alla volontà delle parti e alla legge. E’ sottoposto a controlli dello Stato, dell’Agenzia
delle Entrate e del Ministero della Giustizia. Riciclaggio, furti di identità, iscrizioni di ipoteche, trascrizioni di pignoramenti, sussistenza di diritti di prelazione e di servitù: sono questi i controlli effettuati dal notaio, pubblico ufficiale super partes, per evitare rischi di contenzioso ai cittadini.

Per saperne di più, contatta il notaio più vicino a te.

Comitati

Cosa sono

Il comitato di regola viene costituito da più persone per reperire fondi o altre utilità finalizzati ad scopo particolare: esso può essere costituito per sostenere iniziative altrui, ma anche per proporne di autonome. La legge individua in maniera specifica i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili, ponendo in risalto il profilo della sottoscrizione e della raccolta di fondi per uno scopo. Comunque è dato alla libertà dei privati di crearne di ulteriori e diversi.

Nei confronti del comitato che non ha richiesto o ottenuto il riconoscimento, e dei loro componenti, come per le associazioni non riconosciute, non opereranno i benefici di autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti.

Comunque gli organizzatori e i gestori dei fondi raccolti sono responsabili della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato. Inoltre, i componenti del comitato rispondono in prima persona delle obbligazioni assunte, mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le offerte promesse.

Sempre in maniera analoga alle associazioni non riconosciute, per il comitato non sussistono specifici obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l’apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili). In ogni caso è possibile costituire un comitato sia con scrittura privata autenticata che con atto pubblico. Tali forme risultano oltretutto obbligatorie, in luogo di quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove il comitato voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare negli enti che possono beneficiare in generale delle agevolazioni fiscali previste per il c.d. terzo settore.

 

Caratteristiche 

Dal punto di vista della disciplina, il comitato è retto dagli accordi dei promotori, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti della legge. Per questo motivo è opportuno rivolgersi al notaio per evitare di porre in essere accordi fragili o facilmente eludibili o fonte di liti e contrasti.

Se i fondi raccolti dal comitato sono insufficienti allo scopo, ovvero questo non è più attuabile, ovvero essi residuino una volta raggiunto lo scopo prefissato, la sorte di tali fondi, se non è disciplinata nell’atto costitutivo, è stabilita dall’autorità governativa.