Cos’è
Il termine Onlus rappresenta un acronimo: esso sta per “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”. Nel tentativo di rafforzare e sostenere l’iniziativa privata in quello che viene comunemente definito “terzo settore”, ossia negli ambiti legati al volontariato, all’assistenza sociale, e così via, il legislatore ha disposto delle particolari agevolazioni, soprattutto di carattere fiscale, nei confronti di quegli enti che possiedano determinati presupposti o requisiti.
A stretto rigore le Onlus non costituiscono una tipologia di enti a sé stanti: è però previsto che determinate categorie di soggetti, quali le associazioni, riconosciute o non, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica possano divenire Onlus, ove ricorrano specifici presupposti e siano rispettate determinate condizioni. L’ente che deve utilizzare l’acronimo Onlus posposto alla propria denominazione deve essere retto da un atto costitutivo o da uno statuto redatti per atto pubblico, ovvero per scrittura privata autenticata o registrata.
Inoltre, il medesimo atto deve tassativamente contenere delle clausole disposte dalla legge, quali la previsione della democraticità della struttura, il divieto di distribuzione di utili e l’obbligo di impiegarli per gli scopi di utilità sociale, e così via. Queste ultime clausole sono altresì obbligatorie per tutti quegli enti, associazioni riconosciute, non riconosciute e comitati, che vogliano usufruire dei benefici fiscali, soprattutto in tema di imposte dirette, o accedere ai fondi pubblici destinati al c.d. terzo settore o non profit.
Caratteristiche
L’ente come scopo deve perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale e la propria attività deve spaziare in uno o più dei campi previsti dalla legge: assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, della natura e dell’ambiente; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale .
Oltre al divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, particolari limiti sono posti alle attività accessorie e connesse, onde restringere la rilevanza delle attività economiche, che devono in tali organizzazioni permanere come assolutamente strumentali e marginali. Infine la legge prevede che alcune delle attività sopra menzionate debbano essere svolte solo a favore di soggetti svantaggiati o bisognosi. Un apposito albo, poi, raccoglie tali enti che solo in presenza di tutti i requisiti fin qui evidenziati possono accedervi.
Agevolazioni fiscali
Numerosi sono i benefici fiscali connessi alla scelta della Onlus: agevolazioni in tema di imposte indirette ed Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dall’imposta sulle donazioni, dall’imposta sugli spettacoli e in materia di tributi locali. Infine sono previste facilitazioni in materia di imposta di registro e per lotterie, tombole, banchi e così via.
Una disciplina particolare è prevista anche nei confronti delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali. Tali organismi sono soggetti a vincoli e obblighi ben precisi, ma in compenso sono destinatari di numerose agevolazioni e sono di diritto Onlus.