Con l’introduzione del contratto di fiducia si consentirebbe di compiere operazioni fiduciarie, di cui è sempre più frequente la domanda, senza fare ricorso a trust disciplinati da leggi straniere.
Oggetto della riforma. Di cosa si tratta?
Con questa proposta si mira ad introdurre nel nostro ordinamento il contratto di fiducia analogamente a quanto è avvenuto in Francia nel 2007.
Il contratto in questione è volto a disciplinare tutte quelle situazioni in cui un soggetto, titolare di uno o più beni o di uno o più diritti, intendendo vincolare detti beni o diritti per realizzare uno scopo nell’interesse di uno o più soggetti, li trasferisce ad un terzo affinché li amministri e realizzi gli scopi prefissati.
Il rapporto è quindi un rapporto trilaterale che vede coinvolti tre soggetti e, in particolare:
- il fiduciante: proprietario dei beni che costituisce il vincolo sui suoi beni per arrecare un vantaggio ad un altro soggetto;
- il fiduciario: è colui che deve amministrare e gestire i beni per realizzare lo scopo prefissato dal fiduciante;
- il beneficiario: è colui il quale si avvantaggia dell’operazione e beneficia dei beni o dei diritti.
Nella proposta si prevedono vari scopi che il fiduciante può perseguire stipulando questo tipo di contratto: la fiducia può essere stipulata per perseguire uno scopo imprenditoriale e di garanzia ovvero uno scopo assistenziale ovvero uno scopo di liberalità.
Scopo della riforma. Quali vantaggi ne derivano?
Attraverso questa tipologia di contratto si colma nel nostro ordinamento un vuoto normativo e si consente anche nel nostro Paese, in cui è diventata sempre più frequente la domanda di prestazioni professionali per compiere operazioni fiduciarie, di soddisfare tale esigenza senza fare ricorso a trust disciplinati da leggi straniere.