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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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La riforma dei patti successori rinunciativi

Grazie ai patti successori rinunciativi, già previsti in alcuni stati europei, per gli eredi legittimari sarebbe possibile rinunziare ai loro diritti di successione anche durante la vita del donante. Questo garantirebbe una maggiore fluidità e sicurezza degli acquisti e in generale dei traffici giuridici programmando sistemazioni familiari aderenti alla volontà dell’intera famiglia con vantaggi sia economici, sia di serenità familiare.

 

Oggetto della riforma. Di cosa si tratta?

La presente proposta introduce nel nostro Ordinamento i patti successori rinunciativi (già previsti in alcuni stati europei quali Germania, Svizzera, Francia) attraverso i quali si dà la possibilità ad un soggetto di rinunciare anticipatamente ai diritti che possono a lui spettare su una successione non ancora aperta (o sui beni che ne faranno parte), e, come logica conseguenza, la possibilità per i legittimari di rinunziare ai loro diritti anche durante la vita del donante.

Attualmente tali convenzioni, meglio note come patti successori, sono considerate sin dall’origine nulle, in quanto realizzate in violazione della norma secondo cui l’eredità si devolve per legge e per testamento.

Si distinguono tre diverse tipologie di convenzioni non consentite dal nostro ordinamento:

a) Patti successori istitutivi, con cui il defunto dispone in vita della propria successione;

b) Patti successori dispositivi, con cui taluno dispone di diritti ereditari derivanti da una successione non ancora aperta;

c) Patti successori rinunciativi, atti negoziali tra vivi con cui un soggetto rinuncia ai diritti che gli deriveranno da una successione futura.

Oggi è anche vietato rinunciare al diritto di chiedere, finché vive il donante o il disponente, la riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima.

Questa è la ragione per cui con la legislazione in vigore, la vendita di un immobile proveniente da donazione presenta delle forti criticità, perché le donazioni possono essere impugnate fino a quando non sono decorsi 10 anni dalla morte del donante o 20 anni dalla donazione. Le norme vigenti comportano quindi grossi vincoli alla circolazione dei beni ricevuti per donazione, sia perché la persona che ha ricevuto un immobile in donazione non può fornire garanzie sufficienti all’acquirente, sia perché gli istituti di credito sono restii a concedere mutui iscrivendo ipoteca su tali beni.

Attraverso l’introduzione dei patti successori rinunciativi che darebbero, tra l’altro, la possibilità ai legittimari di rinunziare ai loro diritti anche durante la vita del donante, le limitazioni alla circolazione dei beni ricevuti per donazione sarebbero eliminate.

L’oggetto del patto rinunciativo riguarderebbe esclusivamente un diritto specificamente determinato nell’oggetto e nella consistenza. La rinuncia, quindi, non può riguardare un compendio patrimoniale di incerta consistenza o la chiamata all’eredità. Questa soluzione vuole scongiurare il rischio di rinunce poco ponderate.

Può rinunciare esclusivamente l’erede cioè colui che è destinato a diventare erede per legge e/o necessario del defunto. La rinuncia può essere fatta solo se il disponente è maggiorenne.

Il patto rinunciativo può essere stipulato con atto unilaterale (al pari del diritto francese) ovvero con contratto bilaterale (così come regolato nel codice svizzero), prevedendo la partecipazione del defunto futuro della cui successione si tratta ed eventualmente una sua controprestazione a favore del rinunciante. Pertanto, la convenzione può essere sia a titolo oneroso, sia gratuito.

Si è considerata necessaria la forma dell’atto pubblico con l’assistenza obbligatoria dei testimoni perché sia garantita la massima solennità dell’atto e delle sue conseguenze.

Ai fini della pubblicità del contratto e dell’atto unilaterale rinunciativo è stata prevista la trascrizione presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale Servizio di Pubblicità Immobiliare competente e l’inserimento del patto rinunciativo nell’apposita sezione istituita presso il Registro Generale dei Testamenti.

 

Scopo della proposta. Quali vantaggi ne derivano?

Con l’introduzione dei patti successori rinunciativi che darebbero, tra l’altro,  la possibilità ai legittimari di rinunziare ai loro diritti anche durante la vita del donante, sarebbe garantita una maggiore fluidità e sicurezza degli acquisti e dei traffici giuridici, e si potrebbero ottenere sistemazioni familiari aderenti alla volontà dell’intera famiglia con vantaggi sia economici sia di serenità familiare.