Modificare le regole della successione necessaria per adeguarla alle attuali esigenze della società, oltre che adeguare l’Italia alle scelte adottate in altri paesi europei, servirebbe a favorire una migliore circolazione della ricchezza e la sicurezza dei traffici giuridici relativa ai beni oggetto di eredità.
Oggetto della riforma. Di cosa si tratta?
Oggi i legittimari (membri della famiglia del defunto: quali coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti) hanno diritto ad una quota del patrimonio ereditario (quota di legittima o di riserva) che ricomprende tutte le categorie dei beni caduti in successione.
Ad esempio: se il defunto ha lasciato denaro, partecipazioni sociali, fabbricati, gioielli e terreni e la quota che spetta al legittimario è pari ad un quarto, il legittimario ha diritto ad un quarto dei suddetti beni.
La proposta, invece, prevede che il legittimario possa essere soddisfatto o con uno solo dei beni caduti in successione o addirittura con un bene non ereditario. In altri termini con questa proposta il legittimario si trasforma da erede necessario di beni in natura ( “legittima in natura”) in legittimario titolare di un diritto di credito ( “legittima in valore”).
Il valore di questo credito può essere determinato solo dopo la morte del de cuius e può essere soddisfatto con qualsiasi bene, anche non ereditario. Attraverso questa riforma il legittimario leso nella sua quota di legittima (che non ha ricevuto quanto gli spetta) o pretermesso (che non ha ricevuto alcunché) a causa di donazioni o di disposizioni testamentarie effettuate in vita dal defunto, è comunque tutelato attraverso l’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti del donatario e/o del beneficiario della disposizione testamentaria. Questi ultimi possono restituire il bene in natura se è ancora nella loro disponibilità (non lo hanno già venduto) oppure possono pagare il valore del credito quale risultava al momento dell’apertura della successione.
Viene, invece, definitivamente abrogata l’azione di restituzione che può oggi esercitare il legittimario contro gli eventuali acquirenti dai donatari e/o dai beneficiari delle disposizioni testamentarie.
In altri termini, attualmente con la legislazione in vigore la vendita di un immobile proveniente da donazione presenta delle forti criticità, perché le donazioni possono essere impugnate dai legittimari lesi fino a quando non sono decorsi 10 anni dalla la morte del donante o 20 anni dalla donazione.
Le norme vigenti comportano quindi grossi limiti alla circolazione dei beni ricevuti per donazione, sia perché la persona che ha ricevuto un immobile in donazione non può fornire garanzie sufficienti all’acquirente, sia perché gli istituti di credito sono restii a concedere mutui iscrivendo ipoteca su tali beni. Per superare tali criticità nella proposta in esame è stata prevista l’abrogazione dell’azione di restituzione.
Altra novità fondamentale contenuta nella proposta è quella che attribuisce al legittimario la facoltà di rinunciare preventivamente, con atto pubblico, all’azione di riduzione rispetto a determinate donazioni (facoltà attualmente vietata). Non si può, invece, rinunciare a tutte le donazioni anche future: una rinuncia che abbia per oggetto la generalità delle donazioni anche future sarebbe nulla.
La proposta, inoltre, rivede l’elenco dei legittimari e l’entità dei diritti loro spettanti.
In questo senso si è voluto dare una risposta ai radicali mutamenti avvenuti negli ultimi decenni nella realtà sociale e morale che hanno inciso anche sui rapporti familiari basati sul matrimonio.
In particolare, la proposta non considera legittimario il coniuge legalmente separato. A quest’ultimo spetta esclusivamente un assegno, soltanto se al momento dell’apertura della successione, versi in stato di bisogno e goda di alimenti a carico del de cuius. La misura dell’assegno, inoltre, deve essere determinata dal giudice.
Inoltre, veniva abolita ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali, attraverso l’abrogazione dell’istituto della “commutazione”, essendo stato il progetto formulato anteriormente all’emanazione della Legge 219/2012 e del relativo Decreto legislativo 154/2013. Oggi si deve ritenere superato integralmente tale punto dai citati provvedimenti che lo hanno recepito definitivamente.
Scopo della riforma. Quali vantaggi ne derivano?
L’obiettivo del progetto è modificare l’istituto della successione necessaria, adeguandolo alle attuali esigenze della società, oltre che alle scelte adottate in altri paesi europei.
La particolare tutela che il nostro ordinamento accorda ai legittimari lesi o pretermessi i quali possono agire in riduzione anche a distanza di molti anni, oltre che fare affidamento sull’azione di restituzione nei confronti degli acquirenti dai donatari e/o dai beneficiari delle disposizioni testamentarie, con conseguenti limiti sulla circolazione della ricchezza e sulla sicurezza dei traffici giuridici, aveva un valido fondamento nel codice del ’42, allorquando la tutela della quota di legittima si basava sul concetto di solidarietà familiare, ovvero sulla necessità sia di valorizzare in maniera significativa i legami familiari ma anche di tutelare eventualmente lo stato di bisogno dei parenti stretti. Queste esigenze appaiono oggi non più pienamente aderenti alla realtà.
La famiglia, attualmente, più che una comunità di produzione è una comunità di consumo, educazione e tempo libero. I genitori contribuiscono al mantenimento dei figli fino ad età avanzata e gli stessi figli lasciano la casa dei genitori dopo la conclusione dei loro studi. I figli, pertanto, non hanno concorso a formare ed incrementare il patrimonio familiare ma hanno già goduto dei benefici (in termini di mantenimento, alimenti ed educazione) derivanti dallo stesso. Queste sono le ragioni per le quali si è proposta una revisione dei diritti e della tutela dei legittimari.